Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 132/2024 con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 settembre scorso ed entrerà in vigore il 1° ottobre.
La domanda per l’ottenimento della patente a crediti va presentata dal legale rappresentante dell’azienda o dal lavoratore autonomo anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).
Al rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 30 crediti. Il punteggio può essere incrementato fino a 100 crediti complessivi.
Il D.M. n. 132/2024 regolamenta anche i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente nei casi in cui nei cantieri in questione:
– se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato (articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008) ovvero al dirigente (articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto), almeno a titolo di colpa grave, l’adozione della sospensione è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’INL adeguatamente motivata;
– nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti sopra citati almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 o all’articolo 321 del codice di procedura penale.
La patente sarà obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sia italiani che esteri. Possono quindi richiedere la patente sia le imprese stabilite in Italia, sia quelle stabilite in un altro Stato membro dell’UE (per le imprese non UE, è necessaria l’autocertificazione del possesso di documenti equivalenti riconosciuti dalla legge italiana).
Sono esonerati i fornitori di materiali e chi svolge prestazioni di natura intellettuale.
La decurtazione dei crediti avviene in caso di violazioni delle normative sulla sicurezza, mentre i crediti possono essere incrementati attraverso investimenti in sicurezza, adempimenti formativi e certificazioni volontarie.
Le informazioni contenute nella patente sono conservate per tutta la sua validità e per un periodo massimo di 5 anni in caso di sospensioni o decurtazioni.
Condizioni per richiedere la patente
I requisiti specifici sono:
- Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi previsti dal Decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro);
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- Possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR), ove previsto;
- Certificazione di regolarità fiscale, come previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997;
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Crediti massimi e assegnazione
Al momento del rilascio della patente, vengono attribuiti 30 crediti iniziali.
Tuttavia, questo punteggio può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti complessivi.
Queste le condizioni per l’aumento dei crediti:
- storico aziendale: fino a 10 crediti in base agli anni di iscrizione alla Camera di Commercio;
- mancanza di decurtazioni: 1 credito per ogni biennio senza provvedimenti di decurtazione, fino a un massimo di 20 crediti.
- investimenti e attività in materia di salute e sicurezza: fino a 30 crediti per l’adozione di modelli organizzativi conformi, investimenti nella formazione dei lavoratori, soluzioni tecnologiche avanzate per la sicurezza, ecc.
- altri criteri: fino a 10 crediti aggiuntivi per la formazione e le dimensioni dell’impresa.
Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, l’impresa non può continuare ad operare nei cantieri.
E’ però consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Morte o lesioni gravi: scatta la sospensione fino a 12 mesi
Il decreto prevede sanzioni severe per le imprese che, in caso di incidenti mortali o che causano lesioni permanenti, siano ritenute responsabili.
In queste circostanze, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare un provvedimento cautelare di sospensione della patente fino a 12 mesi.
Se l’infortunio comporta un’inabilità permanente, la sospensione della patente può essere adottata, ma solo se non risultano sufficienti altre misure preventive già previste dal Decreto legislativo 81/2008 o dal Codice di procedura penale.
L’accesso al portale per verificare se un’impresa ha ottenuto la patente a crediti è regolato da specifiche norme di trasparenza e protezione dei dati.
Secondo le disposizioni generali previste dal decreto, possono accedere al portale per verificare lo stato della patente:
- -enti pubblici e autorità di controllo: INAIL, INL, altri enti preposti alla vigilanza e al controllo (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza;
- committenti e stazioni appaltanti: le stazioni appaltanti pubbliche (come comuni, regioni e altri enti locali) e i committenti privati hanno accesso ai dati relativi alla patente quando devono verificare l’idoneità di un’impresa prima di assegnarle un contratto o farla partecipare a una gara d’appalto. Questi soggetti possono utilizzare il portale per controllare se l’impresa rispetta i requisiti di sicurezza e regolarità richiesti dalla normativa sugli appalti pubblici e privati;
- imprese e lavoratori autonomi titolari della patente: le imprese o i lavoratori autonomi possono accedere al proprio profilo sul portale per verificare il proprio punteggio di crediti, eventuali decurtazioni o sospensioni, e presentare richieste di recupero dei crediti;
- organizzazioni sindacali e associazioni di categoria.
Per qualsiasi ulteriore informazione può rivolgersi alla segreteria commerciale al n ° 0817502595 o all’indirizzo mail segreteriacommerciale@gesforsrl.it